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// ECONOMIA E SETTORI
Misure inerenti il settore dell'agricoltura previste dal Maxiemendamento alla Finanziaria approvato in Commissione Bilancio della Camera
elaborazione Ufficio Stampa COPAGRI su dati MIPAAF
Fondo di Solidarietà nazionale Articolo 2, commi 48-bis, tabella D, commi 247-248 e tabella allegata Comma 48-bis: 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012; Risorse comunitarie attivabili nel contesto dell'OCM vino: 20 milioni per ciascuno dei suddetti anni; Tabella D: 51,9 milioni per il 2010, 16,7 milioni per il 2011 e 16,7 milioni per il 2010, attinti dal fondo (IGRUE) di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, 23,3 milioni di euro per il 2010 e ulteriori 24,3 milioni per il 2011 e per il 2012; Scudo fiscale: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Le disponibilità finanziarie relative all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 154/2004, relative al Fondo di solidarietà nazionale, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Programmi CIPE Articolo 2, comma 48-ter (Interventi in materia di agricoltura) Il CIPE individua i programmi da sostenere a cui destinare 100 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge n. 185 del 2008. Tali fondi potranno essere spesi secondo le indicazioni del Ministro delle Politiche agricole per le finalità più diverse nei settori di competenza. Agevolazioni contributive zone svantaggiate Articolo 2, comma 44evolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli – Scau): 120,2 milioni di euro per la proroga per il periodo 1° gennaio – 31 luglio 2010 delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate. Accesso al credito Articolo 2, comma 48 (Accesso al fondo di garanzia): 20 milioni di euro al fine di favorire l'accesso al credito da parte degli agricoltori attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli. Prodotti tipici a stagionatura prolungata Contribuzione e i trattamenti pensionistici per gli operai agricoli Articolo 2, comma 5 sulla: il salario pensionabile per gli operai che hanno maturato il diritto alla pensione con contributi derivanti da lavoro agricolo è calcolato sulla base delle retribuzioni medie dell'anno precedente a quello in cui si presenta la domande. In particolare, occorre far riferimento ai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente. Innovazione per il made in Italy agroalimentare
Articolo 2, comma 49 (Contributi alla produzione di prodotti tipici a stagionatura prolungata): 10 milioni di euro per l'erogazione di contributi alla produzione, per quei prodotti agricoli che hanno necessità di una stagionatura prolungata e che si possono fregiare di una denominazione protetta DOP o IGP.
Articolo 2, comma 39 (Finanziamento a CNR ed Enea per progetti di sviluppo produttivo): 15 milioni di euro per il 2010, 15 milioni di euro per il 2011 e 20 milioni per il 2012 per progetti di ricerca coordinati dal CNR e dall'ENEA anche in materia di metodologie innovative per il Made in Italy agroalimentare.